leggi e normative in vigore

r_hand.gif (952 byte)LEGGE 10 del 9 Gennaio 1991

hand2pi1.gif (4706 byte)in costruzione

L. 9 gennaio 1991, n. 10 (1).
Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
TITOLO I
Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
1. Finalità ed ambito di applicazione. - 1. Al fine di
migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre
i consumi di energia e di migliorare le condizioni di
compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di
servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente
titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica
energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale
dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella
produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle
fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici
di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione
degli impianti in particolare nei settori a più elevata
intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le
fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di
produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso
razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso
di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio
energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche
convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che
utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime
energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti
rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento,
l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto
ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o
di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia
assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione,
intesa come produzione combinata di energia elettrica o
meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di
scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da
processi industriali, nonché le altre forme di energia
recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi
i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro
edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici
resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915 (2), e successive modificazioni ed integrazioni, al
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (2), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (2), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è
considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le
opere relative sono equiparate alle opere dichiarate
indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi
sulle opere pubbliche.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13,
S.O.
(2) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

..................pagina in costruzione