leggi e normative in vigore |
LEGGE 10 del 9 Gennaio 1991
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L. 9 gennaio 1991, n. 10 (1). |
Norme per l'attuazione del Piano energetico |
nazionale in materia di uso razionale |
dell'energia, di risparmio energetico e di |
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. |
TITOLO I |
Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio |
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia |
1. Finalità ed ambito di applicazione. - 1. Al fine di |
migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre |
i consumi di energia e di migliorare le condizioni di |
compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di |
servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente |
titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica |
energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale |
dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella |
produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle |
fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici |
di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione |
degli impianti in particolare nei settori a più elevata |
intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le |
fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di |
produzione industriale. |
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso |
razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso |
di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio |
energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche |
convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che |
utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti |
rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime |
energetiche di importazione. |
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti |
rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, |
l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto |
ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o |
di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia |
assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, |
intesa come produzione combinata di energia elettrica o |
meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di |
scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da |
processi industriali, nonché le altre forme di energia |
recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi |
i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e |
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro |
edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici |
resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa |
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre |
1982, n. 915 (2), e successive modificazioni ed integrazioni, al |
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (2), convertito, con |
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al |
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (2), convertito, con |
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. |
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è |
considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le |
opere relative sono equiparate alle opere dichiarate |
indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi |
sulle opere pubbliche. |
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, |
S.O. |
(2) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani. |
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