leggi e normative in vigore |
legge 46 del 5 Marzo 1990
Nel marzo 1990 è stata emanata l'ormai famosa legge n. 46, relativa alla sicurezza di tutti gli impianti degli edifici a uso civile, e nel dicembre 1991 il DPR n.447, contenente il relativo regolamento di attuazione.
DPR 218 del 13/5/98
NORME PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO, ESISTENTI ALLA DATA DEL 5 MARZO 1990 - scadenza legge 46/90 -
Art. 1.
Scadenze di adeguamento
1. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas combustibile, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 5 marzo 1990, n. 46, a valle del
misuratore, o dal punto di consegna nel caso di alimentazione a GPL, esistenti alla data
di entrata in vigore della legge stessa, dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di
cui all'articolo 2, entro il 31 dicembre 1998.
2. Ai fini della determinazione della data di realizzazione dell'impianto, nell'ambito dei
controlli ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, si fara' riferimento alla data di
costruzione degli edifici in cui sono installati gli impianti.
3. Per gli impianti realizzati in data successiva a quella dell'edificio, il proprietario
potra' attestare la data di realizzazione dell'impianto tramite specifica documentazione o
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Art. 2.
Requisiti di sicurezza
1. L'adeguamento, secondo il criterio di compatibilita' con le caratteristiche e le
strutture degli edifici esistenti, dovra' assicurare, indipendentemente dall'evoluzione
dello stato dell'arte e della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti
essenziali affinche' gli obiettivi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza
di impiego del gas combustibile, risultino garantiti in conformita' della normativa
UNI-CIG: a) l'idoneita' della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi
istallati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi; b) l'idoneita' della
aerazione, negli ambienti dove sono istallati gli apparecchi per i quali necessitano tali
sistemi; c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei
prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi istallati; d)
la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile; e) la
funzionalita' e l'esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.
Art. 3.
Criteri di verifica dei requisiti di sicurezza
1. Le verifiche dei requisiti di sicurezza dovranno rilevare nel rispetto della normativa
UNI-CIG quanto segue: a) negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi, deve essere
assicurata la ventilazione in misura adeguata al tipo ed al numero degli apparecchi
utilizzatori, allo scopo di garantire l'alimentazione di aria per la combustione, durante
il funzionamento degli apparecchi; b) negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi di
cottura privi del controllo fiamma o di tipo A, deve essere assicurata una adeguata
aerazione, per garantire il ricambio dell'aria sia per lo smaltimento di prodotti della
combustione, sia per evitare la creazione di eventuali miscugli con un tenore pericoloso
in gas non combusti; c) gli impianti interni, dal misuratore, o dal punto di consegna del
GPL, fino agli apparecchi utilizzatori, devono essere in grado di superare, con esito
positivo, il controllo di tenuta, ivi comprese le tubazioni, gli accessori e il
collegamento con gli apparecchi istallati. I tubi flessibili devono essere conformi alle
norme vigenti ed essere in regola con la data di sostituzione; d) il sistema di
evacuazione dei fumi deve essere in grado di superare con esito positivo le verifiche di
efficacia, con riferimento al tiraggio dei sistemi fumari e all'assenza di rigurgito dei
fumi nei locali di istallazione; e) gli apparecchi per la produzione di acqua calda
sanitaria o per riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo che
interrompe l'afflusso del gas all'apparecchio stesso, nel caso di spegnimento accidentale
delle fiamme dei bruciatori.
2. L'eventuale impiego di dispositivi destinati a contribuire con misure aggiuntive, ma
non sostitutive alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di
rilevamento e di attivazione dell'intercettazione del gas stesso, in eventi eccezionali
non intenzionali, non esonera dal rispetto di tutti i requisiti sopra richiamati, mentre
le verifiche, ove siano presenti tali dispositivi, dovranno essere volte anche
all'accertamento materiale della specifica funzione svolta.
3. Le modalita' per effettuare i controlli e le verifiche atte all'accertamento dei
requisiti di sicurezza sono indicate nelle norme tecniche per la salvaguardia della
sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione - UNI, ai sensi del comma 1
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed approvate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' dell'articolo 3 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1083.
LEGGE N. 46/90 - NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Articolo 1 - Ambito di applicazione. a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; 2) Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli
impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. Articolo 2 - Soggetti abilitati. 2) L'esercizio delle attività di cui al comma I è subordinato al
possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle
attività di cui al medesimo comma I un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. Articolo 3 - Requisiti tecnico - professionali. a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previa un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. Articolo 4 - Accertamento dei requisiti tecnico -
professionali 2) Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i
criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. Articolo 5 - Riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali. 2) Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnici-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in
vigore dalla presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un
anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n°2011, e
successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1. Articolo 6 - Progettazione degli impianti 2) La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma l è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. 3) Il progetto di cui al comma l è depositato: a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per
gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione. Articolo 7 - Installazione degli impianti 2) In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti. 3) Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal
presente articolo. Articolo 8 - Finanziamento dell'attività di
normazione tecnica 2) La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo
versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per
gli anni seguenti. Articolo 9 - Dichiarazione di conformità Articolo 10 - Responsabilità del committente o del
propietario Articolo 11 - Certificato di abilità e di
agibilità Articolo 12 - Ordinaria manutenzione degli impianti
e cantieri 2) Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici
e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari,
fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 9. Articolo 13 - Deposito presso il comune del
progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo 2) In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono
alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui
all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti
preesistenti. Articolo 14 - Verifiche Articolo 15 - Regolamento di attuazione
2) Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas. 3) La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e
studi sull'evoluzione tecnologica del comparto. Articolo 16 - Sanzioni 2) Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le
modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2,
comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei
rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli
impianti, nonchè gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al
comma 1. Articolo 17 - Abrogazione e adeguamento dei
regolamenti comunali e regionali Articolo 18 - Disposizioni transitorie 2) La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9. Articolo 19 - Entrata in vigore Data a Roma, addì 5 marzo 1990. Pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 12.3.90. |
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 MARZO 1990 N°46
Articolo 1 - Ambito di applicazione Articolo 2 - Requisiti tecnico-professionali Articolo 3 - Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali Articolo 4 - Progettazione degli impianti Articolo 5 - Installazione degli impianti Articolo 6 - Attività di normazione tecnica Articolo 7 - Dichiarazione di conformità Articolo 8 - Manutenzione degli impianti Articolo 1 - Ambito di applicazione 2) Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art.1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici. 3) Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno. 4) Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi. 5) Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna dell'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. 6) Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli
impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento
di gas, fumo e incendio. Articolo 2 - Requisiti tecnico-professionali Articolo 3 - Certificato di riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali 2) Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2 dell'art.I della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui all'art.5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'art.4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima camera di commercio. 3) Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà
altresì le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in
capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali. Articolo 4 - Progettazione degli impianti a) per gli impianti elettrici di cui all'art.1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kw e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq.; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori; b) per gli impianti di cui all'art.1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione, qualora la superficie superi i 200 mq; c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kw per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio; d) per gli impianti di cui all'art.1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri; e) per gli impianti di cui all'art.1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; f) per gli impianti di cui all'art.1, comma 1, lettera e) della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 KW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi; g) per gli impianti di cui all'art.1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 2) I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI. 3) Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il
progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica
attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore deve far riferimento nella sua dichiarazione di conformità. Articolo 5 - Installazione degli impianti 2) Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n°791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°171 del 24 luglio 1989. 3) Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte. 4) Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata. 5) In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato 11 della direttiva n 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 6) Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad IA. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalenti ai fini del comma 2 dell'art.7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti. 7) Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°93 del 21 aprile 1989. 8) Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata
in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché
l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano
rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei
lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti
l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti
elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione
contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti
diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. Articolo 6 - Attività di normazione tecnica Articolo 7 - Dichiarazione di conformità 2) La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica. 3) Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione
provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio. Articolo 8 - Manutenzione degli impianti 2) Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono
tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad
eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non
modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso. Articolo 9 - Verifiche 2) Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio. 3) I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali. 4) All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio
contenente gli impianti di cui all'art.1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il
proprietario affliggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della
concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome
dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il
progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti. Articolo 10 - Sanzioni 2) Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria. 3) Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'art.4 della legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. 4) La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovraintendono alla tenuta dei registri e degli albi. 5) Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi. 6) All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 dicembre 1991. |
LEGGE 46/90
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